Fare per Cambiare
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Il nostro documento costitutivo

Statuto

Versione 8 settembre 2026

Statuto

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Vedi anche: Carta dei Valori · Codice Etico

TITOLO I — L'ASSOCIAZIONE

1. Definizioni

1.1. L'associazione politica oggetto del presente Statuto, nel seguito "Associazione", è denominata "Fare Per Cambiare". La sede legale è sita in Via Dodici Apostoli, 12 - 98124 Messina (ME).

1.2. Il simbolo dell'Associazione, con relative varianti, è definito in apposito documento pubblicato nel sito web. L'Assemblea può deliberarne a maggioranza assoluta la modifica.

1.3. L'organigramma dell'Associazione, comprendente tutti gli organi e le cariche nazionali e territoriali, e i relativi recapiti di contatto, è pubblicato nel sito web. Il suo aggiornamento è curato dal Direttivo.

1.4. La Carta dei Valori, pubblicata nel sito web, dichiara i valori politici che ispirano l'Associazione. Essa è vincolante ad ogni livello dell'organizzazione e per ogni iniziativa dell'Associazione. L'attività quotidiana di lavoro, studio e analisi, le proposte e le iniziative politiche devono conformarsi ai principi espressi in tale documento. La Carta può essere modificata, con i limiti presenti nella stessa, con la procedura di revisione statutaria di cui all'art. 22.

1.5. Il Codice Etico, pubblicato nel sito web, vincola tutti gli iscritti. L'Assemblea può deliberarne a maggioranza assoluta la modifica.

1.6. In ogni contesto statutario o regolamentare:

a. Il quorum di presenti necessari per la validità di riunioni e deliberazioni è calcolato rispettivamente all'apertura della seduta e contestualmente alla procedura di voto, in rapporto ai componenti aventi diritto di voto; in mancanza di esplicite richieste di verifica, e salvo evidenze del contrario, si presume sussistere;

b. Per maggioranza relativa si intende che i favorevoli sono superiori ai contrari;

c. Per maggioranza dei presenti si intende che i favorevoli sono la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, inclusi astenuti, nulli e non votanti;

d. Per maggioranza assoluta si intende che i favorevoli sono la maggioranza degli aventi diritto di voto, inclusi gli assenti;

e. Astensioni e voti nulli sono equiparati ai non votanti;

f. Per elezione si intende il processo democratico attraverso cui chiunque può candidarsi a un determinato ruolo, le candidature sono presentate agli elettori, gli elettori esprimono individualmente una o più preferenze, e viene selezionato il candidato che ottenga più preferenze;

g. Per nomina si intende l'atto o delibera con cui un organo o una carica affida direttamente un ruolo; può sostituire l'elezione unicamente in presenza di un unico candidato.

2. Patrimonio

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, e non distribuisce neppure in via indiretta quote o dividendi o utili. Il patrimonio e le entrate, comunque denominate, dell'Associazione sono utilizzati per l'esercizio delle proprie funzioni interne e per lo svolgimento delle attività politiche, civiche e sociali utili al perseguimento degli obiettivi associativi.

2.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie da:

a. Quote di iscrizione,

b. Contributi pubblici e privati,

c. Donazioni e lasciti testamentari,

d. Attività di raccolta fondi,

e. Rendite patrimoniali,

f. Vendite, locazioni e alienazioni ai valori di mercato,

g. Altre fonti conformi alla legge.

2.3. I proventi da contributori privati sono accettati nel rispetto della normativa vigente, senza vincolo d'impiego, escludendo tassativamente qualsiasi tipo di influenza sulle scelte organizzative o politiche dell'Associazione, e sono opportunamente registrati e documentati secondo le leggi sulla trasparenza.

2.4. Il Direttivo e il Tesoriere assicurano l'ordinata tenuta dei bilanci e dei conti, la loro regolare revisione, l'accessibilità su richiesta ai membri dell'Assemblea, e la presentazione agli iscritti dei bilanci preventivi e consuntivi mediante pubblicazione sul sito web.

3. Scioglimento, fusione o incorporazione

3.1. L'Associazione ha durata illimitata.

3.2. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, oppure la sua fusione o incorporazione con altra associazione avente finalità analoghe, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti. La decisione, se non già sottoposta a consultazione degli iscritti, è soggetta a voto confermativo da parte degli iscritti, e sospesa fino a ratifica. Il Direttivo provvede a informare gli iscritti e disporre il voto entro 30 giorni. Gli iscritti si esprimono a maggioranza relativa.

3.3. Nel caso di fusione o incorporazione, l'Assemblea provvede a disciplinare, nella medesima delibera di cui al punto precedente, il trasferimento del patrimonio, dei rapporti giuridici e la posizione degli iscritti, garantendo ad essi la facoltà di aderire al nuovo soggetto oppure di recedere senza oneri.

3.4. In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, nonché a determinare la devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II — GLI ISCRITTI

4. Adesione

4.1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni e siano:

a. Cittadini italiani residenti in Italia,

b. Cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE,

c. Cittadini stranieri legalmente residenti in Italia.

4.2. La richiesta avviene tramite procedura indicata sul sito web dell'Associazione. Il Direttivo può stabilire deroghe all'iscrizione per via telematica per facilitare la partecipazione di soggetti che abbiano difficoltà ad utilizzarla.

4.3. L'iscrizione è individuale. Non sono consentite iscrizioni temporanee. Ad ogni iscritto devono essere associati un documento di identità in corso di validità, un codice fiscale, un indirizzo e-mail valido, e un territorio di riferimento. L'iscritto è tenuto a comunicare prontamente eventuali variazioni. L'indirizzo e-mail comunicato all'atto dell'iscrizione ha valore di domicilio digitale per tutte le comunicazioni da e verso l'Associazione. Non è consentito utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per più iscrizioni. Il Direttivo ha facoltà di disporre l'utilizzo di processi analogici e/o digitali per la verifica dell'identità.

4.4. L'iscrizione costituisce espressa accettazione:

a. Del presente Statuto,

b. Della Carta dei Valori,

c. Del Codice Etico,

d. Della giurisdizione del Collegio di Garanzia per le controversie previste da questo Statuto,

e. Della disciplina sul trattamento dei dati personali, secondo l'informativa pubblicata sul sito web e nel rispetto della normativa vigente,

f. Di quant'altro prescritto di volta in volta dal Direttivo per necessità oggettive e opportunamente reso noto in fase di iscrizione.

4.5. Il Direttivo ha facoltà di vagliare la richiesta di iscrizione, ed eventualmente respingerla, anche a posteriori purché entro 30 giorni dalla presentazione, qualora emergano sospetti circostanziati di:

a. Falsità nei dati dichiarati,

b. Opacità circa la reale identità del richiedente, la spontaneità dell'adesione, la genuinità delle sue intenzioni,

c. Tentativi di infiltrazione o scalata ostile,

d. Rischi concreti e specifici per l'immagine pubblica o l'ordinato funzionamento dell'Associazione.

Il diniego va notificato per iscritto al richiedente, esplicitando la motivazione e il diritto di ricorso entro 15 giorni all'Assemblea; e per conoscenza alla stessa Assemblea. Esso comporta la restituzione della quota d'iscrizione eventualmente versata.

4.6. L'iscrizione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre dell'anno corrente. Chi si iscrive a far data dal 1° ottobre di ciascun anno, o altro termine stabilito dal Direttivo, è considerato iscritto anche per l'anno successivo.

4.7. Il Direttivo stabilisce e pubblica entro il 30 settembre di ogni anno l'ammontare della quota di iscrizione valida per l'anno successivo. Fino alla pubblicazione, vale la quota di iscrizione precedentemente stabilita. La quota può variare in funzione dell'età dell'iscritto. Il Direttivo ha altresì facoltà di richiedere un contributo a copertura dei costi amministrativi per quelle tipologie di iscritti che necessitino di verifiche supplementari relativamente a identità, residenza, provenienza dei fondi o altro.

4.8. Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire tramite mezzi tracciabili. Non è consentito il pagamento di più di tre quote utilizzando strumenti di pagamento intestati alla medesima persona.

4.9. Il registro degli iscritti è tenuto in forma elettronica ed è amministrato da una figura designata dal Direttivo allo scopo. I dati personali degli iscritti sono raccolti, custoditi e gestiti nel rispetto della normativa vigente e secondo l'informativa adottata dal Direttivo e pubblicata sul sito web. L'attuazione e verifica di tali disposizioni sono demandate al Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) designato dal Direttivo.

5. Decadenza

5.1. Ciascun iscritto può esercitare in ogni momento il recesso mediante comunicazione scritta al Direttivo. Il recesso ha efficacia dal momento in cui la comunicazione giunge a destinazione.

5.2. L'iscritto che contravviene al presente Statuto, al Codice Etico, a regolamenti o deliberazioni degli organi dell'Associazione, o che compie azioni contrarie ai valori o agli interessi di Fare per Cambiare, o che dolosamente arreca danni patrimoniali o non patrimoniali, è passibile di procedimento disciplinare che può determinare anche l'espulsione dall'Associazione. Il provvedimento di espulsione è pronunciato dal Collegio di Garanzia secondo le procedure previste all'art. 16.

5.3. Altresì l'Assemblea può deliberare l'espulsione dell'iscritto al sopravvenire di notizia di una condanna penale definitiva per fatti ritenuti incompatibili con la natura e le finalità dell'Associazione. È facoltà dell'interessato ricorrere al Collegio di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, per la verifica di sussistenza dei presupposti. L'iscritto è immediatamente sospeso da ogni diritto e ruolo, ma la sua espulsione ed eventuale sostituzione sono sospese in attesa di ricorso.

5.4. La qualifica di iscritto si perde per recesso, per mancato rinnovo dell'iscrizione e pagamento della relativa quota entro il 31 gennaio dell'anno corrente, o per espulsione. Si perde altresì in caso di morte o di dichiarazione di interdizione o inabilitazione.

5.5. La perdita per qualsiasi ragione della qualità di iscritto comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite all'interno dell'Associazione.

5.6. Le somme versate all'Associazione non sono rimborsabili.

5.7. In caso di mancato rinnovo o pagamento dell'iscrizione, è possibile procedere successivamente ad una nuova iscrizione.

5.8. L'iscritto espulso può presentare nuova richiesta di adesione decorsi tre anni dal provvedimento. Questa deve essere approvata dall'Assemblea.

6. Diritti e doveri

6.1. A ciascun iscritto/a sono riconosciuti i seguenti diritti:

a. Essere informato/a circa l'organigramma, le attività e l'andamento dell'Associazione, i bilanci economici, le deliberazioni dei vari organi, le decisioni politiche operate ad ogni livello;

b. Partecipare alle sedute e ai lavori dell'Assemblea Territoriale di appartenenza, nonché ad ogni altro evento aperto agli iscritti;

c. Partecipare alle discussioni interne al partito, negli incontri e nelle piattaforme informatiche aperte agli iscritti, con piena libertà di parola e di opinione, purché espresse tramite le procedure e i canali predisposti a tale scopo, in modo costruttivo e con rispetto delle persone;

d. Partecipare alle votazioni per gli organi nazionali e territoriali per i territori di appartenenza, e ad ogni consultazione aperta agli iscritti;

e. Avanzare la propria candidatura per gli organi dell'Associazione e ricoprire cariche interne, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto, in condizione di parità con ogni altro iscritto;

f. Assistere a una seduta dell'Assemblea nazionale, senza diritto di parola salvo diversamente concesso, mediante richiesta motivata approvata dal Presidente o mozione approvata dall'Assemblea;

g. Ricorrere al Collegio di Garanzia e riceverne risposta per la tutela di propri legittimi interessi a norma dello Statuto e dei regolamenti;

h. Esercitare i diritti previsti dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

6.2. Congiuntamente, gli iscritti possono inoltre esercitare le seguenti prerogative:

a. Contribuire alla formazione dell'indirizzo politico tramite le articolazioni territoriali, in Italia e all'estero, anche mediante la stesura di petizioni o Proposte Politiche, che qualora approvate dall'Assemblea Territoriale di appartenenza vengono portate per voce del Coordinatore Territoriale all'attenzione dell'Assemblea nazionale;

b. Contribuire alla formazione dell'indirizzo politico mediante la stesura di Documenti e Proposte Politiche all'interno dei Gruppi Tematici;

c. Proporre l'istituzione di nuovi Gruppi Tematici, mediante petizione formulata ai sensi dell'art. 9.2 e supportata da almeno il 10% degli iscritti;

d. Avanzare petizioni, Documenti e Proposte Politiche di iniziativa individuale che, qualora supportati da almeno il 10% degli iscritti, vengono portati all'attenzione dell'Assemblea;

e. Contribuire a indirizzare le scelte politiche mediante partecipazione a consultazioni non vincolanti, deliberate dal Direttivo o dall'Assemblea, o richieste mediante petizione supportata da almeno il 10% degli iscritti;

f. Sfiduciare l'Assemblea, con conseguente convocazione anticipata del Congresso, mediante petizione supportata da almeno il 20% degli iscritti ed approvata tramite procedura di voto formale, disposta dal Direttivo entro 30 giorni, con voto favorevole di 2/3 dei votanti purché corrispondente ad almeno 1/3 degli iscritti totali.

Per le soglie indicate nel presente articolo, si fa riferimento all'ultimo dato ufficiale disponibile circa il numero di iscritti.

6.3. Gli iscritti hanno altresì i seguenti doveri:

a. Versare la quota di iscrizione nei termini previsti;

b. Rispettare il presente Statuto, la Carta dei Valori, il Codice Etico, i regolamenti applicabili e le deliberazioni degli organi competenti;

c. Accettare le decisioni politiche e organizzative maturate a seguito di dibattito nelle sedi opportune e approvate dagli organi preposti;

d. Contribuire sempre con spirito unitario, collaborativo e costruttivo, in ogni sede fisica o virtuale, alle discussioni interne all'Associazione, rispettando gli altri membri e affrontando positivamente le diversità di opinione;

e. Agire in ogni contesto pubblico nell'interesse dell'Associazione, attenendosi alle indicazioni programmatiche e comunicative condivise, evitando di esporla a rischi legali, d'immagine o di frammentazione interna;

f. Rimettere al Collegio di Garanzia qualsiasi disputa con altri associati, fallito ogni tentativo di risoluzione privata, o con organi dell'Associazione, ed accettarne l'autorità come organo di risoluzione delle controversie;

g. Esercitare con spirito di servizio, proattivamente, senza personalismi, i ruoli rappresentativi o esecutivi a cui si sia chiamati; la delega, ove non espressamente prevista dallo Statuto o dai regolamenti, non è ammessa;

h. Mantenere la riservatezza dei documenti, delle comunicazioni, delle conversazioni e delle notizie accessibili tramite canali interni dell'Associazione, salvo espressa autorizzazione alla divulgazione;

i. Per chi ricopre cariche o posizioni in vista è fatto espresso divieto di esprimere pubblicamente, anche con l'uso di profili social personali, posizioni in contrasto con i nostri valori, o tali da arrecare consapevolmente danno all'immagine pubblica dell'Associazione.

6.4. Gli iscritti hanno altresì il diritto e dovere di esplicitare le proprie opinioni sugli organi, sull'attività e sulla linea politica dell'Associazione tramite questionari sottoposti con frequenza almeno annuale, il cui contenuto è proposto dal Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

6.5. Gli iscritti cui è affidato un incarico svolgono le proprie funzioni senza corrispettivo, fatto salvo il personale dipendente o chi fornisce le proprie prestazioni sulla scorta di un incarico professionale espressamente conferito dall'Associazione.

6.6. L'Assemblea può attribuire una indennità a chi ricopre specifici ruoli puntualmente definiti. Il Direttivo stabilisce, con apposita delibera, i soggetti che hanno diritto ad un rimborso spese, le spese rimborsabili, i mezzi di pagamento e le modalità di richiesta ed erogazione di anticipi e rimborsi.

7. Strumenti di partecipazione

7.1. Comunicazioni, atti e documenti si intendono:

a. Pubblicati quando resi disponibili in apposita area personale accessibile agli iscritti sul sito web dell'Associazione,

b. Notificati quando inviati all'indirizzo email degli iscritti interessati.

In entrambi i casi essi si intendono per uso interno degli iscritti e non divulgabili senza espressa autorizzazione.

7.2. Il sito web, nell'area riservata agli iscritti, nel pieno ed effettivo rispetto del principio di trasparenza permette la consultazione dello Statuto, della Carta dei Valori, del Codice Etico, dell'organigramma dell'Associazione, dei regolamenti, dei Documenti Politici e delle Proposte Politiche approvate, degli atti e documenti formali prodotti dai vari organi dell'Associazione, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea, e i pronunciamenti del Collegio di Garanzia.

7.3. Al fine di permettere la partecipazione attiva e passiva di tutti gli iscritti e l'esercizio dei diritti di cui all'art. 6, viene istituita una piattaforma informatica di comunicazione e collaborazione, organizzata in sezioni e aree tematiche, nazionali e territoriali, a cui tutti gli iscritti, debitamente autenticati ed eventualmente profilati in base al loro ruolo e collocazione territoriale, possono accedere e contribuire.

7.4. Le regole di gestione della suddetta piattaforma sono deliberate dall'Assemblea, in particolare nominando un Responsabile Moderatore. La moderazione dei contenuti è affidata a moderatori, nominati dal Responsabile Moderatore tra gli iscritti che si siano resi disponibili e comunicati all'Assemblea, secondo un regolamento stilato dagli stessi e pubblicato nella medesima piattaforma, nel rispetto dei principi etici e di democraticità dell'Associazione.

7.5. Le votazioni che riguardano elezioni o consultazioni a scrutinio segreto rivolte a tutti gli iscritti, quando non eseguite in presenza, avvengono attraverso piattaforme per il voto elettronico fornite da terze parti e verificabili. Tali piattaforme devono assicurare l'accessibilità a tutti gli iscritti, la sicurezza dei dati, l'identificazione del votante, la riservatezza del voto e la corretta registrazione dei voti. Tutte le votazioni degli iscritti, escluse le elezioni, sono a voto palese, se non diversamente previsto dai regolamenti. I regolamenti possono prevedere deroghe alla votazione elettronica per facilitare la partecipazione di soggetti che abbiano difficoltà ad utilizzarla.

7.6. La partecipazione a qualsiasi assemblea nazionale o territoriale può attuarsi sia in presenza, purché ragionevolmente fattibile, sia mediante mezzi telematici che consentano la partecipazione da remoto. In entrambi i casi devono essere garantite le seguenti condizioni:

a. Che sia possibile per il presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, tenere votazioni;

b. Che sia possibile per il soggetto o strumento verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c. Che sia possibile per i partecipanti intervenire nella discussione, partecipare alle votazioni, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

I regolamenti di ciascun organo possono dettagliare prerequisiti e aspetti tecnici e organizzativi per ciascuna modalità.

TITOLO III — FORMAZIONE DELLA PROPOSTA POLITICA

8. Il Centro Studi

8.1. Il Centro Studi è l'apparato tecnico deputato ad analizzare le tematiche assegnate e a sviluppare le Proposte Politiche dell'Associazione, in un insieme coerente e conforme alla Carta dei Valori. Si articola in un numero variabile di Gruppi Tematici, più un Gruppo di Revisione. È rappresentato ed amministrato dal Collegio di Coordinamento.

8.2. Il Collegio di Coordinamento è composto dai Coordinatori dei Gruppi Tematici e del Gruppo di Revisione.

8.3. Il Referente di Programma, eletto dall'Assemblea, presiede il Collegio di Coordinamento, rappresenta il Centro Studi, conosce i temi di lavoro di tutti i Gruppi Tematici e ne relaziona presso Assemblea e Direttivo. Mantiene e aggiorna il programma politico complessivo dell'Associazione, come risultante dalle deliberazioni dell'Assemblea e dei Gruppi Tematici.

8.4. Il Collegio redige e pubblica un regolamento che disciplina strumenti e modalità di lavoro dei Gruppi, nel rispetto del vincolo di non discriminazione, della pluralità d'opinione, dell'onestà intellettuale, dei fondamenti e dei principi etici dell'Associazione.

8.5. Il Collegio coordina l'attività complessiva dei Gruppi, promuovendone la collaborazione e sanando eventuali sovrapposizioni o conflitti, con l'obiettivo di ottimizzare qualità e quantità del lavoro e sviluppare proposte integrate e coerenti.

8.6. Il Collegio è convocato dal Referente di Programma o su richiesta di 1/5 dei componenti.

8.7. Ai documenti, allegati e altri artefatti prodotti dal Centro Studi è riconosciuta la paternità e proprietà intellettuale di Fare per Cambiare e dei singoli contributori, salvo esplicita rinuncia. I documenti approvati sono pubblicabili e distribuibili sotto licenza Creative Commons per usi non commerciali (CC BY-NC 4.0). I contributori rimettono in via esclusiva all'Associazione i diritti patrimoniali e la facoltà di negoziarne l'utilizzo commerciale.

9. I Gruppi Tematici

9.1. Un Gruppo Tematico è un gruppo di lavoro, anche temporaneo, finalizzato ad approfondire determinati ambiti o questioni di rilevanza politica e a produrre uno o più Documenti Politici contenenti analisi, sintesi, nonché una lista di Proposte Politiche conseguenti, anche alternative o complementari tra loro, fondate e concretamente implementabili.

9.2. Un Gruppo può essere istituito

a. Dall'Assemblea,

b. Dal Direttivo,

c. Dagli iscritti,

tramite una delibera o petizione che:

d. Definisca l'ambito e il perimetro di lavoro,

e. Nomini il Coordinatore, di provata capacità organizzativa o competenza dell'ambito in oggetto,

f. Specifichi eventuali indicazioni di composizione e di indirizzo.

Il Collegio di Coordinamento può disporre che il nuovo Gruppo venga unito a uno già esistente, al solo fine di evitare duplicazioni.

9.3. L'Assemblea può sempre disporre, con delibera motivata, lo scioglimento di un Gruppo Tematico, la ridefinizione del perimetro, o la sostituzione del Coordinatore.

9.4. I Gruppi sono autonomi e autogestiti. Il Coordinatore ne guida e coordina i lavori, nel rispetto del regolamento e del mandato ricevuto. Il Coordinatore decade con il Congresso, rimanendo in carica ad interim fino a riconferma o sostituzione da parte dell'Assemblea subentrante.

9.5. Ciascun Gruppo è composto da non meno di 3 e non più di 20 membri. Può includere persone esterne all'Associazione, su proposta del Coordinatore e con vincolo di riservatezza e di rispetto della proprietà intellettuale.

9.6. Qualsiasi iscritto può fare richiesta di partecipazione a uno o più Gruppi Tematici. Il Coordinatore può rifiutare o espellere un membro, dandone motivazione per iscritto all'interessato, unicamente in base a:

a. Assenza dei requisiti eventualmente definiti nella delibera istitutiva,

b. Raggiungimento della quota massima di membri,

c. Assenza di qualsiasi esperienza, competenza e motivazione a giustificazione della sua partecipazione ai lavori,

d. Comportamenti incompatibili con i principi dell'Associazione o con l'ordinato svolgimento dei lavori.

9.7. Il Gruppo può, con voto a maggioranza assoluta, proporre all'Assemblea la rimozione del Coordinatore o lo scioglimento del Gruppo stesso.

9.8. I documenti in lavorazione, i dibattiti e gli incontri sono accessibili a tutti gli iscritti.

9.9. I Documenti Politici e le relative Proposte Politiche, sviluppati dal Gruppo, approvati a maggioranza assoluta, e revisionati dal Gruppo di Revisione, vengono presentati dal Coordinatore (o da un relatore delegato) all'Assemblea. Le Proposte Politiche vengono discusse, emendate e votate dall'Assemblea; in presenza di emendamenti, il testo torna al Gruppo di Revisione per la stesura della versione coordinata, prima del voto finale dell'Assemblea. Se approvate dall'Assemblea, vengono pubblicate sul sito web, concorrono a definire il programma politico dell'Associazione, e indirizzano le azioni del Direttivo.

9.10. È data facoltà agli organi territoriali di istituire Gruppi Tematici Territoriali, con le stesse modalità stabilite nel presente articolo, aventi a oggetto temi di interesse locale, purché non in contrasto con i temi e le politiche stabilite a livello nazionale.

10. Il Gruppo di Revisione

10.1. Il Collegio di Coordinamento nomina il Coordinatore del Gruppo di Revisione, che vaglia i candidati da ammettere e gestisce le attività, anche suddividendole e assegnandole a sottogruppi.

10.2. Al Gruppo possono candidarsi o essere invitati membri, anche esterni all'Associazione purché con vincolo di riservatezza e di rispetto della proprietà intellettuale, con comprovata esperienza in ambito scientifico, accademico, di ricerca o di analisi. Ove utile il Gruppo può cooptare ulteriori membri pro-tempore per supportare l'analisi di temi specifici.

10.3. Il Collegio può in qualsiasi momento inserire o rimuovere membri dal Gruppo.

10.4. Il Gruppo di Revisione redige template e linee guida per la composizione, lo stile editoriale e la struttura dei Documenti Politici, fornisce supporto e consulenza ai Gruppi Tematici in corso d'opera, e valuta la qualità dei documenti prodotti. Le raccomandazioni e i pareri del Gruppo di Revisione non sono vincolanti, né ostativi all'approvazione dei Documenti o delle Proposte Politiche.

10.5. Le dimensioni su cui si articola la valutazione del Gruppo di Revisione sono:

a. Solidità metodologica,

b. Solidità delle fonti e dei dati,

c. Solidità e rigore logico delle argomentazioni,

d. Solidità delle previsioni di spesa e sostenibilità finanziaria,

e. Realizzabilità legale,

f. Fattibilità pratica,

g. Coerenza delle Proposte Politiche risultanti con la Carta dei Valori.

La profondità dell'analisi è proporzionata alla significatività del Documento e all'impatto delle Proposte risultanti.

10.6. Per ciascun Documento Politico prodotto, il Gruppo di Revisione elabora ed approva a maggioranza relativa una breve controrelazione, con l'analisi dei punti di cui al comma precedente, da presentare all'Assemblea prima della sua approvazione. Può, di propria iniziativa o su convocazione del Presidente dell'Assemblea, fungere da controrelatore in fase di discussione.

TITOLO IV — GLI ORGANI

11. Organi e cariche

11.1. Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

a. Il Congresso;

b. L'Assemblea;

c. Il Direttivo;

d. Il Collegio di Garanzia;

e. Il Centro Studi;

f. Le Assemblee Territoriali (Regionali o Locali).

11.2. Le cariche interne all'Associazione riconosciute sono le seguenti:

a. Presidente (dell'Assemblea e dell'Associazione);

b. Segretario;

c. Membro del Direttivo con diritto di voto;

d. Presidente o membro del Collegio di Garanzia;

e. Coordinatore Gruppo Tematico (CGT) o di Revisione (CGR);

f. Coordinatore Territoriale (CT) (Regionale o Locale).

11.3. Gli organi e le cariche si ispirano sempre a principi di reciproca leale collaborazione, particolarmente nelle circostanze in cui vi siano sovrapposizioni, dipendenze, sinergie o conflitti tra i rispettivi ruoli.

11.4. Ciascun organo dispone di una casella email, pubblicata nell'Organigramma e opportunamente presidiata, come canale ufficiale per le comunicazioni da e verso l'organo.

12. Principi generali per candidature e incarichi

12.1. L'Associazione garantisce l'effettiva contendibilità di qualsiasi ruolo elettivo interno. I criteri di accesso e le modalità di candidatura devono essere noti e pubblicati con ragionevole preavviso. Ai candidati viene offerta, in condizione di equità, la concreta possibilità di pubblicare i propri programmi, comunicare con gli elettori, partecipare ai dibattiti.

12.2. Le nomine avvengono solo per ruoli per i quali lo Statuto o regolamenti lo prevedano espressamente, e sono rese note tempestivamente.

12.3. Chi è tesserato, iscritto o ricopre ruoli di qualunque natura all'interno di altri partiti o associazioni politiche, le cui finalità siano in competizione o in contrasto con quelle di Fare per Cambiare, non è ammesso a rivestire cariche interne o esterne per l'Associazione, né tramite elezione né per nomina. L'Assemblea può deliberare deroghe puntuali alla regola.

12.4. Chi abbia ricoperto la medesima carica interna per cinque anni, anche non consecutivi, non può ricandidarsi alla stessa prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione.

12.5. La presenza di conflitti di interesse professionali, economici o personali rilevanti costituisce causa di ineleggibilità, o di decadenza se sopravvenuti o accertati successivamente. È obbligo del candidato dichiarare anticipatamente potenziali conflitti e motivare la loro insussistenza.

12.6. Per tutte le cariche di cui all'art. 11.2 vige l'incompatibilità con qualsiasi altra carica, incluse quelle omologhe. Segretario, membri del Direttivo e membri del Collegio di Garanzia che siano anche membri dell'Assemblea nazionale o del Centro Studi possono parteciparvi senza diritto di voto per la durata dell'incarico. Similmente il Coordinatore Territoriale che sia anche membro dell'Assemblea Territoriale può parteciparvi senza diritto di voto per la durata dell'incarico.

12.7. Ogniqualvolta lo Statuto o un regolamento definiscano criteri di selezione o accesso a qualsiasi ruolo, tali criteri sono stabiliti funzionalmente a garantire la presenza e partecipazione delle minoranze, ove presenti.

12.8. L'Associazione promuove ad ogni livello l'equa rappresentanza di donne e uomini e prevede l'adozione di azioni positive per quanto possibile.

12.9. Il Collegio di Garanzia verifica e ove necessario indirizza l'efficace implementazione delle disposizioni del presente articolo.

12.10. Per le elezioni in sede congressuale o assembleare e in ogni altra sede, laddove vi siano più candidati, si adotta il voto per approvazione. Ogni elettore esprime un numero a piacimento di preferenze, in numero non superiore alla metà dei candidati arrotondato per eccesso. I candidati sono ordinati secondo il numero di preferenze ottenute. Nei casi di parità ove sia necessario stabilire un ordine, si procede a un ballottaggio a scelta singola tra i candidati appaiati. Altresì si procede al ballottaggio nel caso di elezione con un singolo vincitore, escluso il caso di elezione suppletiva (sostituzione di un componente), qualora nessun candidato raggiunga un numero di preferenze pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

12.11. Gli eletti o nominati per conto di Fare per Cambiare a qualsiasi carica pubblica retribuita hanno il dovere di contribuire al finanziamento dell'Associazione versando una quota dell'indennità o degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal Direttivo con criteri di progressività, e perdono il diritto all'indennità eventualmente assegnata loro ai sensi dell'art. 6.6.

13. Il Congresso

13.1. Il Congresso è l'organo supremo dell'Associazione. Rinnova periodicamente gli organi e la visione strategica complessiva dell'Associazione: elegge il Segretario, l'Assemblea e il Direttivo; discute e, ove lo ritenga opportuno, può revisionare le linee strategiche e politiche, la Carta dei Valori, lo Statuto.

13.2. Il Congresso è composto da tutti coloro regolarmente iscritti alla data di convocazione del Congresso, e non decaduti alla data del Congresso. Ogni iscritto ha diritto di partecipare e di votare, liberamente e personalmente.

13.3. Il Congresso è convocato alla scadenza o alla decadenza per qualsiasi motivo dell'Assemblea, incluso il caso in cui l'Assemblea deliberi il proprio scioglimento o venga sciolta per decisione degli iscritti. L'Assemblea, anche se disciolta, mantiene i propri poteri per gli affari urgenti e indifferibili, inclusi quelli relativi all'organizzazione del Congresso.

13.4. Su disposizione del Presidente, confermata dal Collegio di Garanzia, è convocato anche in caso di protratta e insanabile impossibilità di funzionamento dell'Assemblea o del Direttivo. In tal caso il Collegio avoca i poteri dell'Assemblea per i soli affari urgenti e indifferibili.

13.5. Almeno quattro mesi prima della scadenza, o immediatamente in caso di decadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per eleggere la Commissione Congresso, composta da cinque componenti con diritto di voto. In caso di assenza, inabilità o inazione del Presidente, provvede in via suppletiva ai suoi compiti il Presidente del Collegio di Garanzia. La Commissione è integrata, senza diritto di voto, da Presidente, Tesoriere, Legale e Presidente del Collegio di Garanzia in carica. La commissione nomina al suo interno il Presidente del Congresso.

13.6. I membri della Commissione con diritto di voto sono esclusi dal concorrere come candidati Segretari o membri del Direttivo.

13.7. La Commissione ha il compito di redigere, entro 45 giorni, il Regolamento Congressuale, e di organizzare e coordinare il Congresso. Il Regolamento, fatti salvi i principi del presente Statuto, disciplina tra le altre cose:

a. Prerequisiti, tempi e modalità per la presentazione delle candidature all'Assemblea;

b. Prerequisiti, tempi e modalità per la presentazione delle candidature a Segretario (inclusa la sua squadra) e al Direttivo;

c. Modalità per garantire ai candidati la possibilità di farsi conoscere e agli iscritti di conoscere i candidati, definendo opportuni spazi e tempi sia digitali sia fisici, opportunamente annunciati e pubblicizzati;

d. Strumenti e procedure di votazione, in presenza e/o da remoto, con verifica e verbalizzazione dei risultati;

e. Aspetti logistici, pratici e organizzativi legati all'evento, inclusa la partecipazione da remoto o la possibilità di delega limitatamente agli inabili;

f. Scaletta di massima dei lavori, con particolare riferimento ai passaggi obbligatori, e regole per i dibattiti e gli interventi individuali.

Sono espressamente escluse le possibilità di candidatura o di voto per lista. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

13.8. Il Regolamento Congressuale è revisionato e approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, e pubblicato sul sito web dell'Associazione unitamente all'atto di convocazione del Congresso.

13.9. Una volta approvato il Regolamento Congressuale, il Presidente convoca il Congresso. La data è fissata con almeno due mesi di preavviso, ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'Assemblea. La convocazione è notificata a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito web dell'Associazione. In caso di assenza, inabilità o inazione del Presidente, provvede in via suppletiva ai suoi compiti il Presidente del Collegio di Garanzia.

13.10. Una volta convocato il Congresso, il coordinamento delle attività preparatorie, l'organizzazione operativa dei lavori, e la conduzione dello stesso sono demandate al Presidente del Congresso, coadiuvato dalla Commissione Congresso. Eventuali interpretazioni o integrazioni al Regolamento Congressuale spettano in via esclusiva al Collegio di Garanzia.

13.11. Durante lo svolgimento del Congresso, l'Assemblea è sospesa e il Congresso ne assorbe i poteri. L'Assemblea uscente è ufficialmente dissolta alla proclamazione dei nuovi eletti.

13.12. I risultati delle elezioni e delle votazioni in seno al Congresso sono dichiarati dal Presidente del Congresso. È facoltà degli iscritti presentare contestazioni o segnalazioni per iscritto al Collegio di Garanzia, entro 7 giorni dalla conclusione del Congresso. Assunti verbali, resoconti, contestazioni, segnalazioni e ogni altro elemento utile, il Collegio di Garanzia convalida i risultati e proclama gli eletti, entro 15 giorni dalla conclusione del Congresso.

13.13. Una volta proclamati gli eletti, il Presidente uscente convoca la prima seduta della nuova Assemblea, avente come primo punto all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

14. L'Assemblea

14.1. L'Assemblea è l'organo rappresentativo, collegiale e politico dell'Associazione. Determina il programma politico dell'Associazione attraverso l'approvazione di Proposte Politiche, indirizza le iniziative, sovrintende all'operato del Segretario, del Direttivo e di tutti gli organi nazionali e territoriali dell'Associazione. Dura in carica tre anni.

14.2. È eletta in Congresso su base circoscrizionale, secondo la composizione di seguito definita.

a. L'Assemblea è composta su base circoscrizionale. Le circoscrizioni sono le cinque previste per le elezioni europee 2024, più una circoscrizione estero.

b. Ciascun iscritto ha facoltà di votare e di concorrere nella sola circoscrizione corrispondente al territorio di riferimento indicato in sede di iscrizione o successivamente aggiornato. Fa fede la situazione alla data di convocazione del Congresso.

c. Per ciascuna circoscrizione vengono considerati: il numero di iscritti all'Associazione con diritto di voto in sede congressuale ex art. 13.2 dello Statuto che abbiano indicato come territorio di riferimento tale circoscrizione (iscritti_circi); la popolazione registrata come residente in tale circoscrizione all'ultimo censimento ISTAT disponibile, o nel caso della circoscrizione estero, registrata all'AIRE (residenti_circi). Resta inteso che ogni persona appartiene ad una e una sola circoscrizione, e il totale (iscritti e residenti) è dato dalla somma delle circoscrizioni.

d. Il numero teorico di seggi dell'Assemblea viene definito nel Regolamento di Congresso, in base al numero di iscritti, all'interno degli intervalli definiti dalla seguente tabella:
iscrittiseggi_teorici
fino a 500 → 20÷30
501÷1.000 → 30÷45
1.001÷5.000 → 45÷60
5.001÷10.000 → 60÷90
oltre 10.000 → 90÷120

e. I seggi sono distribuiti a ciascuna circoscrizione proporzionalmente al numero di residenti nella circoscrizione, approssimato per eccesso:
seggi_circi = arrotonda_eccesso(seggi_teorici * residenti_circi / residenti)

f. Laddove il rapporto tra iscritti nella circoscrizione e iscritti totali sia inferiore al rapporto tra residenti nella circoscrizione e residenti totali, viene considerato quest'ultimo; la differenza rimane disponibile per essere assegnata in corso di mandato, all'aumentare del numero di iscritti:
seggi_circ_rettificatoi = arrotonda_eccesso(seggi_teorici * min(residenti_circi / residenti, iscritti_circi / iscritti))

g. Il numero effettivo di seggi dell'Assemblea, che può differire da quello teorico per via degli aggiustamenti dei punti precedenti, è infine determinato come somma dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione:
seggi = ∑i(seggi_circ_rettificatoi)

h. Per l'assegnazione dei seggi in ciascuna circoscrizione si applica il metodo di cui all'art. 12.10 dello Statuto.

i. In base al risultato elettorale, per ciascuna circoscrizione viene definito l'ordinamento completo dei candidati. Coloro che non rientrano immediatamente tra gli eletti rimangono in lista come potenziali subentranti.

j. Una volta formalizzate le candidature e fino alla proclamazione degli eletti, è facoltà dei candidati dichiarare, formalmente e per iscritto al Presidente del Congresso e al Collegio di Garanzia, la rinuncia al ruolo; in tal caso essi sono rimossi dalla lista, con conseguente avanzamento dei candidati successivi.

k. Laddove non vi siano sufficienti candidati per riempire i seggi, questi rimangono vacanti; quorum e maggioranze sono ricalcolate di conseguenza.

l. La validità delle candidature, la regolarità della procedura elettorale, i risultati delle votazioni e l'ordinamento dei candidati devono essere convalidati dal Collegio di Garanzia, che valuta ogni dubbio interpretativo o contestazione, determina la composizione finale dell'Assemblea e proclama gli eletti, ex art. 13.12 dello Statuto.

m. Entro i primi 15 giorni di ogni semestre solare il Presidente acquisisce i dati aggiornati sul numero di iscritti e ripete la valutazione di cui al punto f. Se ciò determina un aumento di seggi disponibili in talune circoscrizioni, questi vengono assegnati con effetto immediato secondo l'ordine di cui al punto i.

14.3. Se un componente viene meno per qualsiasi motivo, è sostituito dal primo non eletto della stessa circoscrizione, che rimane in carica fino alla scadenza dell'intera Assemblea. In mancanza di subentranti, il seggio non viene sostituito ed il numero dei componenti si riduce di conseguenza. Altresì il numero si riduce quando alcuni membri sono sospesi dal diritto di voto per aver assunto cariche incompatibili o per pronunciamento del Collegio di Garanzia.

14.4. L'Assemblea si riunisce almeno ogni due mesi, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico-patrimoniale entro i termini di legge. È convocata dal Presidente, con almeno 7 giorni di preavviso, specificando ordine del giorno e modalità della riunione. Il Direttivo o 1/5 dei membri dell'Assemblea possono richiedere la convocazione alla prima data utile, specificando i punti da includere nell'ordine del giorno.

14.5. La seduta è valida in presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto.

14.6. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto: i membri del Direttivo, i Coordinatori Territoriali, i Coordinatori dei Gruppi Tematici. Il Presidente o l'Assemblea stessa mediante mozione possono invitare altre persone, interne o esterne all'Associazione, a partecipare con o senza diritto di parola a singole sedute o parti di esse.

14.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze e prerogative:

a. Elegge il Presidente, con le modalità previste all'art. 17;

b. Elegge tre membri del Collegio di Garanzia;

c. Elegge il Referente di Programma;

d. Supervisiona l'operato del Direttivo, e può provvedere alla rimozione e sostituzione dei suoi membri, secondo le modalità previste all'art. 15;

e. Può convocare il Segretario o membri del Direttivo o qualsiasi altra carica od organo o singoli iscritti per riferire su questioni o atti specifici;

f. Può deliberare la creazione o scioglimento di Gruppi Tematici, nonché nominare o sostituire i relativi Coordinatori, con le modalità previste all'art. 9;

g. Determina la linea politica e programmatica dell'Associazione, e indirizza l'azione del Direttivo, mediante l'adozione di delibere (con cui si richiede l'attuazione di determinate azioni o disposizioni), censure (con cui si diffida o si chiede il ritiro di determinate azioni o disposizioni), Proposte Politiche (elaborate dal Centro Studi, oppure dagli iscritti, oppure dall'Assemblea stessa), o altri atti previsti dal Regolamento di Assemblea;

h. Approva la partecipazione a elezioni o votazioni di livello nazionale o sovranazionale, le eventuali aggregazioni pre o post elettorali con altre forze politiche, i criteri generali per la composizione delle liste elettorali;

i. Approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Direttivo, acquisita la relazione del Tesoriere;

j. Può richiedere in ogni momento al Tesoriere un aggiornamento sullo stato economico e di cassa nonché il dettaglio e la ragione di ogni spesa sostenuta;

k. Può deliberare, a maggioranza assoluta, modifiche al nome, simbolo o sede dell'Associazione, al Codice Etico, nonché allo Statuto o alla Carta dei Valori secondo l'art. 22;

l. Può deliberare, a maggioranza assoluta, lo scioglimento dell'Assemblea e la convocazione di un nuovo Congresso;

m. Può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, e la nomina dei liquidatori, secondo l'art. 3.

14.8. Le delibere, censure e Proposte Politiche di cui al punto 14.7.g, possono essere proposte da:

a. Almeno 1/10 dei componenti dell'Assemblea,

b. Il Presidente,

c. Il Direttivo,

d. Un Coordinatore Territoriale, presentando una mozione già approvata dall'Assemblea Territoriale di appartenenza,

e. Un Coordinatore Gruppo Tematico, per i soli Documenti Politici di competenza del suo Gruppo.

14.9. L'Assemblea adotta un Regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei propri lavori, approvato a maggioranza assoluta. Il Regolamento di Assemblea disciplina, tra le altre cose:

a. Assegnazione dei seggi, dettagliando l'algoritmo di calcolo in attuazione dell'art. 14.2 e i casi particolari;

b. Modalità di convocazione, svolgimento (per via telematica o ibrida) e verifica del numero legale;

c. Stesura, approvazione e pubblicazione dei verbali delle sedute;

d. Procedure per la discussione e la votazione di mozioni d'ordine, delibere, censure e Proposte Politiche, compresa la possibilità di voto al di fuori delle sedute e su più giorni;

e. Procedure per le elezioni;

f. Possibilità di richiedere il voto segreto per determinate votazioni aventi a oggetto singole persone, in deroga al principio generale di voto palese;

g. Possibilità di formare commissioni interne o miste cui delegare parti definite dei propri ruoli, esclusa qualsiasi sovrapposizione col ruolo dei Gruppi Tematici, e ferma restando la necessità di votazione finale plenaria per l'approvazione di qualsiasi deliberazione ufficiale.

14.10. I verbali delle sedute e le deliberazioni sono pubblicate nel sito web.

14.11. Salvo criteri più stringenti specificati nello Statuto o nel Regolamento di Assemblea, le delibere e censure sono adottate a maggioranza dei presenti, le mozioni d'ordine a maggioranza relativa. Ciascun componente dell'Assemblea esercita il proprio diritto di voto personalmente; non sono ammesse deleghe.

14.12. Per l'approvazione delle Proposte Politiche è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Salvo venga raggiunta la maggioranza dei 2/3, il Direttivo, oppure il Presidente, oppure una mozione votata da 1/3 dell'Assemblea, possono richiedere nella medesima seduta di approvazione un voto confermativo da parte degli iscritti. In tale caso il Direttivo provvede a informare gli iscritti e disporre il voto entro 30 giorni. Gli iscritti si esprimono a maggioranza relativa.

14.13. Il membro che risulti assente, senza ragionevole giustificazione, a tre sedute consecutive o a più della metà delle sedute nell'arco di un anno decade dalla carica. Tale eventualità deve essergli notificata individualmente prima della seduta la cui assenza ne comporterebbe la decadenza.

15. Il Direttivo

15.1. Il Direttivo è l'organo esecutivo al quale sono attribuiti i poteri necessari per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione, del programma politico deliberato dall'Assemblea, delle determinazioni dell'Assemblea e degli altri organi, e in generale per ogni attività necessaria al funzionamento interno ed ogni iniziativa politica utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

15.2. È costituito da 17 membri con diritto di voto, salvo vacanze o salvo diversa disposizione come specificato al punto a, con la seguente composizione:

a. Il Segretario eletto più cinque componenti da questo scelti, a ciascuno dei quali è affidato un ruolo specifico (c.d. Squadra del Segretario); nomi e ruoli dei componenti sono comunicati da parte del candidato Segretario all'atto della candidatura; il Regolamento Congressuale può indicare un diverso numero di componenti in relazione al numero di iscritti, purché rimanga componente minoritaria all'interno del Direttivo; non è possibile estendere il numero di componenti nel corso del mandato;

b. Sei membri eletti dagli iscritti in seggi uninominali su base circoscrizionale; le circoscrizioni sono le cinque previste per le elezioni europee 2024, più una circoscrizione estero corrispondente agli iscritti AIRE;

c. Cinque membri eletti dal Collegio dei Coordinatori Territoriali in rappresentanza dei territori.

15.3. Il Direttivo deve nominare Tesoriere e Legale, se non già individuati tra i membri eletti, che sono necessariamente interpellati per tutte le questioni che abbiano potenziali ripercussioni economiche o legali. Qualora siano persone esterne all'Associazione devono essere poste sotto contratto e vincolate a un accordo di riservatezza. Tali nomine devono essere approvate dall'Assemblea.

15.4. È facoltà del Direttivo cooptare tra gli iscritti ulteriori membri, senza diritto di voto, a cui affidare ruoli specifici. Tali nomine devono essere approvate dall'Assemblea.

15.5. Il Direttivo dura in carica fino al termine del nuovo Congresso, e in ogni caso, per i soli affari correnti e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Direttivo.

15.6. Il Segretario può in ogni momento esonerare e proporre la sostituzione di membri eletti come parte della sua Squadra. La nuova nomina deve essere approvata dall'Assemblea.

15.7. L'Assemblea può, su richiesta di almeno 1/5 dei componenti e deliberazione a maggioranza di 2/3 dei componenti, sfiduciare singoli membri del Direttivo, inclusi quelli cooptati, o il Segretario. Se la mozione di sfiducia include il Segretario, essa indica obbligatoriamente il suo sostituto e i membri da quest'ultimo designati come parte della sua Squadra, secondo gli stessi criteri di cui al punto 15.2.a; questi sostituiscono immediatamente l'uscente Segretario e la relativa Squadra (c.d. sfiducia costruttiva).

15.8. In caso di dimissioni, decadenza o sfiducia di singoli membri del Direttivo, escluso il caso di sfiducia al Segretario di cui al comma precedente, i sostituiti vengono così determinati:

a. Per il Segretario: con elezione da parte dell'Assemblea;

b. Per i membri della squadra del Segretario (ex 15.2.a): con nomina da parte del Segretario e successiva approvazione dell'Assemblea;

c. Per i membri eletti dagli iscritti (ex 15.2.b): per ripescaggio dalla lista dei non eletti nella stessa circoscrizione; se il primo candidato non è più disponibile o eleggibile, si passa al successivo, fino a esaurimento;

d. Per i membri eletti dal Collegio dei Coordinatori Territoriali (ex 15.2.c): con elezione da parte del medesimo organo.

Nelle more dell'insediamento dei sostituti, il Direttivo rimane pienamente operativo con i membri residui, sotto la vigilanza del Presidente che contestualmente provvede agli atti e/o alle convocazioni necessarie al fine di sostituire urgentemente i membri uscenti.

15.9. Rientra nelle competenze del Direttivo qualsiasi ruolo operativo non sia attribuito dallo Statuto ad altro organo dell'Associazione. In particolare:

a. Assume le decisioni politiche e adotta le iniziative ritenute opportune per l'Associazione, in linea con le indicazioni e deliberazioni del Congresso e dell'Assemblea;

b. Progetta e attua la comunicazione politica sui vari canali, coerentemente con la Carta dei Valori, le Proposte Politiche approvate e le deliberazioni dell'Assemblea;

c. Propone la partecipazione ad elezioni nazionali o sovranazionali e gli eventuali apparentamenti, rimettendo la decisione all'Assemblea; e approva la partecipazione ad elezioni locali, su proposta dalle Assemblee Territoriali di competenza;

d. Valuta le candidature e, assicurando il rispetto delle normative applicabili e ove possibile un'equa rappresentanza di donne e uomini, redige le liste elettorali nazionali, sottoponendole per approvazione all'Assemblea, e approva quelle locali, redatte dalle Assemblee Territoriali di competenza;

e. Stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione e le modalità di raccolta;

f. Approva e gestisce le voci di spesa;

g. Stabilisce la ripartizione delle risorse destinate alle articolazioni territoriali e agli altri organi aventi facoltà di spesa, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, nonché le regole finanziarie, di gestione e di rendicontazione che devono essere da questi applicate;

h. Approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e gli altri documenti e rendiconti predisposti dal Tesoriere;

i. Nomina il responsabile della protezione dati (DPO) e ogni altro fornitore, collaboratore o consulente esterno il cui incarico sia ritenuto necessario, stabilendo le condizioni contrattuali ed il compenso; del loro ruolo e compenso è immediatamente informato il Presidente, che lo comunica all'Assemblea;

j. Assume, contrattualizza e gestisce i dipendenti; del loro ruolo e compenso è immediatamente informato il Presidente, che lo comunica all'Assemblea;

k. Può proporre all'Assemblea lo scioglimento di un organo territoriale e la nomina di un commissario che ne assuma temporaneamente le funzioni in attesa del successivo rinnovo, ai sensi dell'art. 20.10;

l. Può sottoporre all'Assemblea mozioni e proposte rientranti nelle competenze dell'Assemblea stessa;

m. Può stabilire di consultare gli iscritti (a livello nazionale o territoriale) attraverso consultazioni non vincolanti effettuate per via telematica, e provvede alla loro consultazione quando disposto dallo Statuto o dall'Assemblea.

15.10. Il Tesoriere:

a. Ha la responsabilità della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione a tutti i fini di legge;

b. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e i poteri di firma limitatamente agli atti inerenti alle proprie funzioni a cui sia stato delegato dal Direttivo;

c. Cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, e la relativa rendicontazione, secondo criteri di trasparenza e correttezza delle operazioni eseguite, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità nonché dei criteri di prudenza, proporzionalità e attinenza delle spese all'attività dell'Associazione stessa;

d. Tiene e aggiorna i libri contabili e amministrativi;

e. Predispone entro il 15/11 di ogni anno, su indicazione del Direttivo, il bilancio di previsione riferito all'anno successivo, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea entro il 31/12 dell'anno in corso;

f. Redige entro il 15/02 di ogni anno il bilancio consuntivo riferito all'anno precedente, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea entro il 31/03 dell'anno in corso;

g. Trasmette su base trimestrale al Direttivo e all'Assemblea un rendiconto delle spese sostenute, e sovrintende alla sua pubblicazione nell'area riservata agli iscritti del sito web dell'Associazione;

h. Compie i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'apertura di conti correnti e l'esecuzione di disposizioni su di essi;

i. Può proporre al Direttivo di incaricare una società di revisione contabile esterna, iscritta nell'apposito registro;

j. Alla scadenza del proprio mandato per qualunque causa, trasferisce i dati, le informazioni utili e le credenziali al Tesoriere subentrante, o in sua assenza al Segretario, e procede ad eliminare dati, abilitazioni e credenziali in proprio possesso relative all'attività di tesoreria svolta.

15.11. Il Legale:

a. Consiglia sugli aspetti legali e verifica la conformità giuridica degli atti del Direttivo e dell'Associazione in generale;

b. Visiona i contratti sottoscritti;

c. Segnala eventuali rischi e criticità e raccomanda le azioni correttive.

15.12. Il Direttivo, e individualmente il Segretario in accordo con il Presidente, in caso di necessità e urgenza, possono compiere gli atti indifferibili nell'interesse dell'Associazione di competenza di altri organi, quando questi siano vacanti o inabili, dandone immediata notifica e sottoponendoli per la ratifica all'organo competente o all'Assemblea.

15.13. Le riunioni del Direttivo sono convocate dal Segretario e si svolgono secondo le modalità da questo stabilite, oppure da almeno 1/5 dei membri del Direttivo con richiesta motivata che ne determina anche l'ordine del giorno, in ogni caso almeno una volta al mese e con almeno due giorni di preavviso, salvo motivata urgenza. Delle riunioni sono informati e possono parteciparvi con diritto di parola: Presidente, Referente di Programma, Tesoriere, Legale, eventuali altri membri cui siano stati affidati ruoli specifici, eventuali altre persone invitate dal Direttivo.

15.14. Le decisioni e azioni del Direttivo vengono deliberate a maggioranza assoluta ed attuate con responsabilità collegiale. Il Segretario, in veste di primus inter pares, rappresenta in ogni contesto l'intero Direttivo. Gli altri membri lo consigliano e indirizzano e sono responsabili dell'esecuzione dei compiti loro affidati. Laddove lo Statuto non preveda una delibera formale del Direttivo, il Segretario, e ciascun membro nel perimetro del ruolo assegnatogli, può operare autonomamente con l'autorità del Direttivo, mantenendo informati i colleghi; salvo uno dei membri richieda una votazione esplicita, tali atti si intendono approvati collegialmente per silenzio-assenso. Non risponde dell'atto il componente che non ne sia stato informato o che abbia formalizzato il proprio dissenso.

15.15. Il singolo membro del Direttivo che ritenga irregolari o irragionevoli le decisioni assunte o le azioni intraprese, deve riferire all'Assemblea per i temi politici, e al Collegio di Garanzia per temi di conformità allo Statuto, fermo restando il divieto di esporre pubblicamente questioni che possano gettare discredito sull'intera Associazione.

16. Il Collegio di Garanzia

16.1. Il Collegio di Garanzia è l'organo giurisdizionale dell'Associazione, ed esercita le funzioni di consiglio arbitrale interno. Può ordinare l'esecuzione di atti d'ufficio e inibire l'esecuzione di atti contrari all'ufficio. Può irrogare sanzioni disciplinari.

16.2. È composto da 5 membri nominati per parti, tra gli iscritti dotati di specchiata integrità e indipendenza, e di esperienza politica, amministrativa o giuridica:

a. Tre eletti dall'Assemblea,

b. Uno nominato dal Direttivo,

c. Uno eletto dal Collegio dei Coordinatori Territoriali.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il suo Presidente.

16.3. I membri del Collegio di Garanzia durano in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza, rimanendo comunque in carica fino a sostituzione. In caso di nuovo Congresso, la nuova Assemblea può deliberarne la sostituzione anche in anticipo rispetto ai termini.

16.4. Nessun organo ordinario può rimuovere membri in carica del Collegio di Garanzia. L'Assemblea può tuttavia deferirli, mediante delibera motivata da violazioni a precetti statutari o norme di legge, ad una commissione appositamente costituita. Essa è formata dai presidenti in carica di tutte le Assemblee Territoriali, esclusi membri inabili o in potenziale conflitto d'interesse, urgentemente convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente. La commissione assicura, mediante audizioni e/o memorie scritte, il diritto di difesa dei membri imputati. Qualora tale commissione, con quorum dei 2/3 e a maggioranza dei presenti, stabilisca la loro colpevolezza, i membri imputati decadono dal Collegio, e dovranno essere sostituiti, con soggetti diversi, dai medesimi organi che li avevano nominati.

16.5. Il Collegio di Garanzia giudica con giurisdizione esclusiva:

a. Sull'interpretazione del presente Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti;

b. Sulla conformità allo Statuto e ai regolamenti di deliberazioni, atti e comportamenti degli organi dell'Associazione;

c. Sulle controversie fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra organi dell'Associazione, e fra singoli iscritti e organi;

d. Sul rispetto da parte degli iscritti dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti, e le eventuali misure disciplinari;

e. Sulla rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti;

f. Sulla validità delle procedure e degli esiti delle votazioni ed elezioni.

16.6. Qualunque iscritto o organo può adire al Collegio di Garanzia per la tutela di propri legittimi interessi o diritti soggettivi; non è ammesso il ricorso per conto di terzi, salvo la facoltà per il Direttivo, il Presidente e i singoli membri dell'Assemblea di agire a tutela di qualsiasi iscritto od organo o dell'Associazione nel suo complesso. Il ricorso deve essere presentato dal soggetto ricorrente mediante memoria scritta indirizzata al Collegio. È data facoltà al Collegio di rigettare il ricorso in via preliminare per manifesta infondatezza, tenuità del fatto, difetto di giurisdizione, nonché di sanzionare il ricorrente in caso di ricorso evidentemente pretestuoso.

16.7. La segnalazione di fatti dolosi, commessi da figure apicali, gravemente lesivi per l'integrità dell'Associazione o di suoi organi, è ammessa da chiunque, anche in forma anonima, tramite esposto al Collegio di Garanzia. L'esposto deve essere circostanziato e corredato da elementi probanti. Valutata la fondatezza degli elementi e la gravità della condotta supposta, il Collegio apre di propria iniziativa il procedimento. A prescindere dall'esito, il denunciante che agisca in buona fede è protetto da atti ritorsivi.

16.8. Il giudice che sia o si ritenga inabile o in potenziale conflitto di interesse deve astenersi dal partecipare al procedimento. Nel caso di due o più astensioni, gli organi che li avevano nominati provvedono urgentemente a nominare supplenti temporanei.

16.9. Il procedimento si svolge sulla base del contraddittorio fra il ricorrente e i controinteressati, assicurando sempre a questi ultimi il diritto di difesa, mediante lo scambio di memorie scritte o audizioni, con le modalità e i tempi stabiliti dallo stesso Collegio di Garanzia. Il Collegio procede con tempestività, e comunque entro tre mesi delibera a maggioranza dei suoi membri con pronunciamento motivato.

16.10. I pronunciamenti del Collegio di Garanzia sono inappellabili, fatta salva la facoltà del Collegio stesso avocarli e riesaminarli in presenza di errori di fatto, e delle parti di farvi nuovamente ricorso in presenza di nuovi elementi sostanziali.

16.11. Per le questioni disciplinari, derivanti da violazioni a Statuto, Codice Etico o regolamenti, le sanzioni ammesse, proporzionalmente alla gravità oggettiva, alla dolosità e alla reiterazione dell'atto, sono:

a. Il richiamo scritto;

b. La sospensione da un mese a tre anni;

c. L'espulsione.

16.12. I provvedimenti di sospensione o espulsione devono essere adeguatamente motivati, con una relazione scritta che ricostruisca i fatti e indichi puntualmente le violazioni riscontrate, inviata al soggetto sanzionato e per conoscenza al Presidente. Essi comportano per il soggetto sanzionato l'immediata sospensione di qualsiasi diritto di partecipazione e di voto e la sanzione accessoria della decadenza da qualsiasi carica nell'Associazione; tuttavia, l'espulsione e/o la sostituzione del componente decaduto sono sospese in attesa di ricorso. Qualora necessario, il Collegio di Garanzia designa il Presidente o un'altra figura come facente funzione ad interim per i soli atti indifferibili, fino al reintegro o alla sostituzione del membro decaduto.

16.13. Contro la sanzione di espulsione o sospensione comminata dal Collegio di Garanzia, e l'eventuale decadenza dalle cariche, è ammesso ricorso con istanza inviata dall'interessato al Presidente entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Il procedimento si incardina presso la medesima commissione definita all'art. 16.4. Assunti i documenti relativi al procedimento e udito l'interessato, tale commissione può deliberare, con quorum dei 2/3 e a maggioranza dei presenti, di condonare in parte o in toto la sanzione stabilita. In ogni caso il pronunciamento della commissione non modifica le risultanze procedimentali e non può costituire assoluzione.

17. Il Presidente

17.1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e tutti gli iscritti; è garante dello Statuto; vigila sul corretto ed equilibrato funzionamento degli organi; tutela la democraticità del dibattito interno; può rappresentare l'Associazione nelle occasioni pubbliche.

17.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i suoi membri.

17.3. Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato dell'Assemblea e comunque fino a sostituzione, salvo dimissioni o decadenza. Può essere revocato anticipatamente con delibera approvata dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea; con la stessa delibera l'Assemblea nomina il sostituto, che rimane in carica per la durata residua del mandato.

17.4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, ne definisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle delibere adottate. Convoca il Congresso. Può delegare a qualsiasi membro dell'Assemblea la presidenza di una seduta o il compimento di singoli atti.

17.5. Il Presidente nomina, tra i membri dell'Assemblea, un vicepresidente che può sostituirlo temporaneamente, o per delega espressa, o automaticamente in caso di decadenza o inabilità o irreperibilità del Presidente.

18. Il Segretario

18.1. Il Segretario presiede il Direttivo; è responsabile dell'organizzazione interna e dell'azione politica dell'Associazione, che attua entro quanto stabilito dal Congresso, dall'Assemblea e dal Direttivo; rappresenta l'Associazione negli eventi pubblici e nei rapporti esterni e con le altre forze politiche.

18.2. Il Segretario è eletto a Congresso, unitamente alla sua Squadra, e rimane in carica fino al termine del successivo Congresso, salvo dimissioni, decadenza o rimozione, secondo le disposizioni di cui all'art. 15.

18.3. Il Segretario ha la rappresentanza legale dell'Associazione con riguardo allo svolgimento di ogni attività in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione, comprese quelle relative a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura; sono eccettuati gli atti di natura economica e finanziaria espressamente delegati al Tesoriere. Il Segretario può nominare procuratori speciali per il compimento di atti rientranti nei suoi poteri, e delegare la rappresentanza dell'Associazione ai Coordinatori Territoriali per le attività inerenti alle loro funzioni.

18.4. Il Segretario nomina, tra i membri della sua Squadra nel Direttivo, un vicesegretario che può sostituirlo temporaneamente, o per delega espressa, o automaticamente in caso di decadenza o inabilità o irreperibilità del Segretario. In caso di indisponibilità sia del Segretario sia del vicesegretario, il Presidente ne fa le veci e ne esercita i poteri per i soli atti indifferibili.

TITOLO V — LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

19. I territori

19.1. Un territorio è definito come regione, provincia (o città metropolitana), o comune, secondo i confini amministrativi italiani. Per l'estero sono definite 6 regioni, corrispondenti ai continenti: Europa, Nord America, Sud America, Asia, Africa, Oceania; ciascuna suddivisa nei Paesi che vi fanno parte.

19.2. Ciascun iscritto fa parte di diritto dei territori di ogni livello presso la località di riferimento indicata in fase di iscrizione. Gli iscritti possono riunirsi informalmente e in modalità autogestita, e possono nominare un coordinatore territoriale informale, di cui è informato il Direttivo.

19.3. L'organizzazione territoriale ha come obiettivi, in ordine di priorità:

a. Presidiare il territorio per far conoscere l'Associazione, raccogliere nuove adesioni e fidelizzare gli iscritti;

b. Diffondere il messaggio politico dell'Associazione, eventualmente declinato in base alla realtà locale;

c. Organizzare sul territorio eventi ed iniziative a tal fine;

d. Partecipare agli eventi e alle iniziative politiche di livello locale, purché non in contrasto con la strategia politica definita a livello nazionale.

19.4. La partecipazione ad elezioni amministrative, inclusa la selezione dei candidati, la campagna elettorale, la redazione del programma, e la coalizione con altre forze politiche locali, sono ammesse solo se coerenti con gli obiettivi e le strategie dell'Associazione a livello nazionale e previa approvazione del Direttivo nazionale.

20. Gli organi territoriali

20.1. Un territorio che raggiunga i 50 iscritti ha facoltà di costituire formalmente gli organi territoriali, ossia l'Assemblea Territoriale e il Direttivo Territoriale, guidato dal Coordinatore Territoriale. Tale mozione deve essere approvata a maggioranza dei presenti dagli iscritti del territorio. È facoltà dei territori di accorparsi con altri limitrofi di pari livello, al fine di raggiungere la soglia di cui sopra; in tal caso la stessa mozione deve essere approvata separatamente dagli iscritti di ciascun territorio interessato.

20.2. La mozione è inviata al Direttivo, che valutata la validità e fattibilità dispone le elezioni territoriali. Il Direttivo mantiene lista e organigramma di tutte le articolazioni territoriali.

20.3. Ciascun territorio deve necessariamente avere un organo territoriale di riferimento, almeno a livello regionale (italiano od estero). Qualora anche a livello regionale il numero di iscritti sia insufficiente alla costituzione formale di un organo indipendente, il Direttivo, sentiti i coordinatori locali, deroga al numero minimo oppure dispone l'accorpamento tra regioni diverse.

20.4. La composizione, le modalità di elezione, il potere di sfiducia, il funzionamento e le attribuzioni degli organi territoriali, nonché i criteri per la costituzione di ulteriori articolazioni su base provinciale o comunale o subcomunale, sono definiti dal Regolamento dei Territori, stilato dal Direttivo nazionale e approvato dall'Assemblea nazionale. È facoltà di ciascuna Assemblea Territoriale integrare il Regolamento dei Territori con un addendum locale, contenente specificazioni non in contrasto e immediatamente nulle se superate da successive modificazioni al Regolamento nazionale.

20.5. All'Assemblea Territoriale spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dal presente Statuto per l'Assemblea nazionale, nella misura in cui applicabili e non in conflitto con le prerogative di organi nazionali, e nel rispetto del Regolamento dei Territori.

20.6. Al Direttivo Territoriale e al Coordinatore Territoriale spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dal presente Statuto rispettivamente per il Direttivo nazionale e il Segretario, nella misura in cui applicabili e non in conflitto con le prerogative di organi nazionali, e nel rispetto del Regolamento dei Territori.

20.7. L'Assemblea Territoriale elegge tra i suoi membri la figura del presidente, obbligatoriamente distinta da quella del Coordinatore. Il presidente partecipa di diritto al Direttivo Territoriale.

20.8. Il Coordinatore Territoriale nomina, tra i membri del Direttivo Territoriale, un vicecoordinatore che può sostituirlo temporaneamente, o per delega espressa, o automaticamente in caso di decadenza o inabilità o irreperibilità del Coordinatore.

20.9. È facoltà di qualunque iscritto partecipare, previa richiesta e senza diritto di parola salvo diversamente concesso, alle sedute delle Assemblee Territoriali di appartenenza.

20.10. Il Direttivo nazionale può formalmente richiamare un Coordinatore o un Direttivo Territoriale. Può anche, in circostanze di particolare gravità, proporre all'Assemblea la rimozione del Coordinatore o del Direttivo Territoriale, o anche lo scioglimento dell'Assemblea Territoriale con conseguente decadenza di tutti gli organi territoriali e ricorso a nuove elezioni, nei seguenti casi:

a. Perdurante impossibilità di funzionamento degli organi;

b. Gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione;

c. Gravi violazioni dello Statuto, del Codice Etico o dei regolamenti;

d. Svolgimento di attività o iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi dell'Associazione.

L'atto di rimozione del Coordinatore include la nomina di un commissario che lo sostituisce fino a nuova elezione. Il processo elettorale è immediatamente avviato in conformità con il Regolamento dei Territori.

21. Il Collegio dei Coordinatori Territoriali

21.1. Il Collegio dei Coordinatori è composto dai Coordinatori Territoriali (Regionali e Locali, compresi gli enti esteri) formalmente eletti, ed è presieduto dai rappresentanti territoriali presenti nel Direttivo.

21.2. È un organo deputato alla condivisione e discussione di questioni di interesse trasversale ai territori, e al coordinamento tra le diverse realtà territoriali e tra queste e il Direttivo nazionale.

21.3. In seno a quest'organo si svolge l'elezione per la quota di competenza nel Direttivo (ex art. 15.2) e nel Collegio di Garanzia (ex art. 16.2). Al voto partecipano i soli Coordinatori Territoriali. Si utilizza il sistema di voto ponderato di cui all'art. 12.10.

21.4. È convocato dai rappresentanti territoriali presenti nel Direttivo o su richiesta di 1/5 dei Coordinatori Territoriali.

TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI

22. Modifiche allo Statuto e alla Carta dei Valori

22.1. Qualunque organo dell'Associazione, inclusa una commissione appositamente costituita, o una petizione supportata dal 10% degli iscritti, può proporre formalmente all'Assemblea una modifica allo Statuto o alla Carta dei Valori.

22.2. La proposta di modifica deve contenere in maniera analitica l'articolo o gli articoli di cui si propone la modifica, il contenuto della stessa ed una breve argomentazione riguardo motivi e impatti della modifica proposta. Nel caso di modifica a più articoli è facoltà del proponente indicare la votazione per singoli articoli o in blocco.

22.3. La proposta è pubblicata almeno tre settimane prima della sua votazione.

22.4. Se l'Assemblea emenda la proposta, il Presidente oppure una mozione votata da 1/3 dell'Assemblea possono disporre la pubblicazione della nuova versione e rimandare di almeno un'ulteriore settimana la votazione finale.

22.5. La proposta è approvata, dopo adeguata discussione tra i membri, con voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

22.6. Salvo venga raggiunta la maggioranza dei 2/3, il Direttivo, oppure il Presidente, oppure una mozione votata da 1/3 dell'Assemblea possono richiedere nella medesima seduta di approvazione un voto confermativo da parte degli iscritti. In tali casi l'applicazione della modifica è sospesa fino a ratifica. Il Direttivo provvede a informare gli iscritti e disporre il voto entro 30 giorni. Gli iscritti si esprimono a maggioranza relativa.

22.7. Alternativamente, gli iscritti possono presentare, discutere e votare proposte di modifica o nuove versioni di Statuto o Carta dei Valori in sede congressuale. Se il Congresso approva a maggioranza dei presenti, purché corrispondente ad almeno 1/3 degli iscritti totali, la proposta è immediatamente ratificata.

23. Disposizioni transitorie valide fino al primo Congresso

23.1. L'iscrizione avviene con procedura semplificata, anche meramente manifestando la volontà di aderire, fatto salvo l'obbligo di identificazione e di versamento della quota. La quota, valida per l'anno solare 2026, è fissata a euro 20 per gli iscritti nati dal 1996 in avanti, ed euro 40 per gli altri.

23.2. Nell'interim l'Assemblea è formata da tutti gli iscritti con almeno quattro mesi di anzianità nell'Associazione.

23.3. Qualora il quorum per la validità delle sedute di Assemblea di cui all'art. 14.5 non sia raggiunto, la seduta è riconvocata a distanza di almeno 24 ore, con convocazione notificata a tutti gli iscritti; a quel punto è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

23.4. La prima seduta di Assemblea è immediatamente convocata alla ratifica ed entrata in vigore del presente Statuto. Essa nomina il Direttivo ad interim, anche in deroga alla composizione di cui all'art. 15.2, che esercita collegialmente fino al Congresso i poteri, le prerogative e le responsabilità che il presente Statuto prevede per Direttivo (art. 15) e Segretario (art. 18). Il potere di firma è esercitato dal legale rappresentante dell'Associazione, dal Tesoriere per quanto di competenza, e da altri componenti del Direttivo espressamente delegati. L'Assemblea potrà successivamente nominare ulteriori membri, o sostituire i dimissionari, ma non rimuoverli. Il Direttivo ha potere di veto sulle modifiche alla propria composizione.

23.5. La carica di Presidente ad interim è esercitata a rotazione, con elezione effettuata all'inizio di ogni seduta di Assemblea.

23.6. L'Assemblea, salvo diversa deliberazione, detiene i poteri del Collegio di Garanzia.

23.7. Una volta che il numero di iscritti eccede 100, l'Assemblea può deliberare la costituzione delle Assemblee Regionali, formate da tutti gli iscritti residenti in ciascuna regione. È possibile l'accorpamento tra regioni diverse. Ciascuna Assemblea Regionale provvede nella sua prima seduta ad eleggere all'Assemblea nazionale un numero di componenti pari alla radice quadrata dei propri membri, arrotondata all'intero più vicino. A conclusione di tale processo, l'Assemblea originale è sciolta e così ricostituita.

23.8. Non si applicano in questa fase le incompatibilità di cui all'art. 12.6.

23.9. Gli organi territoriali (artt. 19-21) non sono attivi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea o del Direttivo.

23.10. L'Assemblea ad interim redigerà il Regolamento di Assemblea.

23.11. Il Direttivo ad interim redigerà la prima versione di Carta dei Valori, Codice Etico e Regolamento dei Territori, per approvazione dell'Assemblea.

23.12. L'Assemblea nominerà la Commissione Congresso secondo le disposizioni del presente Statuto, con il compito di stilare il Regolamento Congressuale entro tre mesi. Disporrà inoltre l'elezione del Collegio di Garanzia. Una volta adempiuti tali prerequisiti, il primo Congresso, con elezione degli organi statutari, sarà convocato dal Direttivo ad interim, valutate le condizioni necessarie ed il contesto politico di riferimento.

23.13. Fino al Congresso lo Statuto e la Carta dei Valori sono modificabili con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta, in deroga all'art. 22. Il Direttivo ha potere di veto su tali modifiche. Al Congresso l'ultima versione licenziata dall'Assemblea ad interim di ciascun documento verrà discussa, eventualmente emendata, e posta al voto per approvazione formale.

23.14. Al termine del primo Congresso, e a seguito dell'insediamento degli organi statutari ivi eletti, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere efficacia e l'articolo è abrogato.